Il nuovo diritto di famiglia e il ruolo della donna
Abstract
Si descrivono i tratti essenziali della storia del diritto di famiglia nel ‘900, e si mette in evidenza la portata epocale dell’introduzione del divorzio e della riforma del diritto di famiglia, sottolineando l’importanza del ruolo delle donne nelle diverse fasi del processo storico.
Durata
2 ore
- Testo per i docenti
- Una storia di lungo periodo
- L’inferiorità della donna: l’autorizzazione maritale
- La donna e l’indissolubilità del matrimonio
- Il lavoro femminile nel dibattito di fine Ottocento
- Età giolittiana e le istanze sociali
- La grande guerra e le donne lavoratrici
- Famiglia e fascismo
- Il Codice civile del 1942
- La famiglia della Costituente
- La Costituzione e l’uguaglianza dei coniugi
- Gli anni Cinquanta e il miracolo economico
- Qualcosa si muove: la battaglia per le riforme
- Si inizia dal divorzio
- Il nuovo diritto di famiglia
- Riflessioni sull’evoluzione della famiglia del secondo Novecento
- Bibliografia e Sitografia
- Dossier di documenti
- Testo per gli allievi
- Documenti
- Sequenza didattica
Premessa
Lo studio di caso richiama nella sua preparazione il lunghissimo processo di cambiamento della famiglia e del ruolo della donna nella società, fenomeno talmente vasto e sentito sia a livello nazionale che nella periferia italiana, da indurci ad utilizzare documenti reperiti in archivi locali, che testimoniano una partecipazione al dibattito democratico che si sviluppò su questi temi e che fu intensa e sentita da parte di tutti gli strati della società.
Testo per docenti
Una storia di lungo periodo
La storia della famiglia in Italia ha conosciuto una messe di studi che vanno dalla sociologia al diritto e che investono vari aspetti della riflessione storica, imponendo un rigore analitico e un approccio interdisciplinare atto ad affrontare un fenomeno complesso che implica l’applicazione di categorie diverse e di punti di osservazione incrociati.
Tuttavia l’orizzonte storico della famiglia suggerisce una serie di prospettive di lungo, talvolta lunghissimo periodo, che costituiscono nodi problematici adatti ad una riflessione che conduca i suoi riverberi anche sul presente e sul futuro della nostra società.
La cultura e la tradizione ci consegnano l’immagine di una famiglia mediterranea fortemente connotata da una rigida struttura piramidale al cui vertice risiede il “pater familias” mentre la donna esplica solo funzioni di maternità, necessitando della protezione del marito, relegata com’è nello stretto panorama delle mura domestiche per la cura dei figli e la tenuta della casa; i figli, poi, emanazione del padre, sono subordinati alla sua autorità e talvolta, solo in sua assenza, a quella materna.
Nel 1975 viene approvata la nuova legge sul diritto di famiglia. Si pone termine al “lunghissimo Ottocento del diritto di famiglia”[1]. Infatti fino ad allora le formule che venivano lette al momento del matrimonio (atto fondativo della famiglia) erano l’articolo 144 “il marito è capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza” e l’articolo 145 “il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di se’, di somministrare tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”[2]
L’inferiorità della donna: l’autorizzazione maritale
Una questione che aveva caratterizzato per lungo tempo il dibattito sul codice familiare era stata quella dell’autorizzazione maritale, necessaria per qualsiasi atto amministrativo di beni materiali anche appartenuti alla donna, che derivava dal sostanziale non riconoscimento alla stessa della capacità di amministrare alcun tipo di bene non essendo in grado di gestire alcun affare o negozio, dominata com’era da un’incontrollata emotività. Il problema era ovviamente legato alla famiglia borghese, che vantava proprietà familiari e dotali che dovevano essere comunque gestite.
Ma dalla fine dell’Ottocento il panorama lavorativo delle donne era anche in Italia radicalmente cambiato. Le donne appartenenti agli strati più bassi della popolazione iniziavano a migrare, ameno nel nord della penisola, con le loro famiglie, nelle città ed erano state risucchiate dalle fabbriche. Durante il Primo conflitto mondiale, poi, queste avevano letteralmente sostituito gli uomini nel lavoro: ciò aveva stravolto totalmente l’ottica e la percezione del ruolo delle donne ampiamente impiegate nelle industrie, così come quelle che erano da tempo immemorabile attive nel modo rurale, nella società e nella famiglia. Senza contare il sempre maggior numero di donne borghesi che iniziavano a disporre liberamente dei loro beni anche un un’ottica imprenditoriale. Intanto era nata la famiglia con la donna che lavorava nelle fabbriche, donna che diviene soggetto giuridico tanto da portare all’abolizione dell’autorizzazione maritale nel 1919.
La donna e l’indissolubilità del matrimonio
Già a partire dal Codice Civile postunitario il matrimonio è definito indissolubile ed è interpretato in un’ottica liberale e borghese, volta soprattutto alle gestioni patrimoniali. L’autorizzazione maritale incombe sulle donne, che nel codice civile del 1865 sono escluse dall’elettorato attivo e passivo, allo stesso modo degli analfabeti, gli interdetti, i detenuti e i falliti. Tuttavia la donna per Giuseppe Mazzini era stata l’angelo della famiglia. Secondo lui davanti a Dio non c’erano che esseri umani e non uomini e donne. Le donne avevano preso parte attiva in minima parte, ma gloriosamente, all’interno dell’epopea risorgimentale (basti ricordare le figure leggendarie di Anita Garibaldi e Rosalie Montmasson unica donna tra i Mille)[3] Tuttavia si assiste all’emarginazione e alla riduzione del ruolo femminile all’interno dello stato liberale. In sostanza non ci si discosta dal Codice Napoleone che prevede la figura dominante del marito, l’obbligo alla coabitazione con la sola innovazione non tanto del matrimonio civile, ma dalla sua indissolubilità.
In questo contesto la Chiesa fa sentire la sua voce con forza, basti pensare che nel 1891, La Rerum Novarum di Leone XIII recita una sostanziale necessità di un non intervento dello Stato nel “santuario” della famiglia, definito “un grave e dannoso errore”: sulla famiglia deve intervenire lo Stato, solo se questa è poverissima, oppure ci sono al suo interno gravissime violazioni dei diritti.
Sempre nel 1891 esce la rivista “Il divorzio.-Rivista critica della famiglia italiana”, trasversale alla sinistra Italiana: vi scrivono Zanardelli e Turati e le sue pagine accolgono il dibattito per la modernizzazione della famiglia con temi che, oltre al divorzio, investono la questione dell’inferiorità della donna. Già Salvatore Morelli nel 1867 aveva presentato un disegno di legge per la reintegrazione giuridica della donna rivendicandone diritti civili e politici e nel 1878 aveva formulato il primo progetto di legge sul divorzio, ammesso in casi particolari come adulterio, tentato uxoricidio, condanne ai lavori forzati, iniziando così una tradizione divorzista che pervade tutto l’Ottocento.
Il lavoro femminile nel dibattito di fine Ottocento
Sulla fine dell’Ottocento si cominciano a intravedere anche alcune decisive figure di donne impegnate nel dibattito sulla questione femminile. Anna Maria Mozzoni in questo periodo stava conducendo una battaglia campale portando avanti posizioni di primo femminismo sul tema del lavoro che, secondo lei, non necessitava alcuna tutela, vista come un limite, ma focalizzava l’attenzione su quello della parità. In netto contrasto si trovava Anna Kuliscioff, che sosteneva invece la necessità di una legge che proteggesse il lavoro di donne e fanciulli sul piano dell’orario e del salario. Il 2 dicembre 1900 viene presentato al Parlamento del Regno il disegno di legge Carcano e si dà inizio al dibattito che si concluderà nel 1910 con la legge 17 luglio 1910 n. 580 che regola il lavoro femminile e, all’interno di questo, riconosce la donna, rafforzandone la posizione nella famiglia.
Il socialismo dell’epoca promuove la contrattazione collettiva in maniera comunque aspra, ma certo più agevole all’interno delle fabbriche rispetto alla situazione delle campagne, dove le donne sono dentro un sistema millenario regolato dalla tradizione, sia che si tratti della piccola proprietà del nord, del latifondo del sud o della mezzadria del centro Italia.
I Mezzadri toscani tuttavia, pur agendo in un sistema che costituisce un limite alla modernizzazione, rappresentano un esempio di organizzazione lavorativa familiare che, poiché soggetta al “capoccia”, vede in perfetta parità sia la parte maschile che quella femminile della famiglia. Del resto il fatto stesso che la famiglia mezzadrile sia un’unità lavorativa è ben rappresentato dalla necessaria autorizzazione padronale ogni qual volta un mezzadro intenda contrarre matrimonio[4]. La famiglia appare nucleare nella misura in cui occupa un’unità poderale. Questa tipologia familiare costituisce una sorta di prototipo: al suo interno viene diviso il lavoro tra tutti i componenti ed è il lavoro stesso che riproduce modelli di famiglia diversi. La famiglia contadina, quindi, costituisce per alcuni storici (cfr. P. Passaniti) un’anticipazione dell’impresa familiare introdotta nel 1975 (articolo 230 bis)
Età giolittiana e le istanze sociali
Durante l’Età giolittiana si procede ad una modernizzazione sociale che va dalla riforma del contratto di lavoro all’ennesima proposta di legge sul divorzio (come quelle di Villa e quella da parte dei socialisti Berenini e Borciani, in realtà fuori da un vero e proprio programma politico)
Nel 1902 Zanardelli presenta il disegno di legge “Disposizioni sull’ordinamento della famiglia” fortemente avversata dallo stesso pontefice Leone XIII, dove si proponeva non solo di introdurre il divorzio, ma di modificare l’ordinamento della famiglia in coerenza alle mutate istanze sociali e del lavoro[5] tuttavia falliscono entrambi i tentativi, sia di introduzione del divorzio che di riforma del contratto di lavoro.
Nel 1906 il guardasigilli Gallo istituisce una commissione per la riforma del Codice Civile. In questo contesto Giuseppe Toniolo, esponente della cultura cattolica, esclude il divorzio in quanto questo rappresenta un rischio di disfacimento della famiglia. La posizione dei socialisti è assai più complessa, perché altre sono le priorità all’inizio del Novecento: la riforma del contratto di lavoro e la legge sul lavoro delle donne. Dunque il divorzio è considerato un problema ancora borghese i tempi non sono maturi per affrontarlo, dal momento che la donna può rafforzare la sua posizione all’interno della società solo nel lavoro, fuori dalla casa.
Emerge con evidenza l’atteggiamento socialista verso il divorzio, nel pensiero di Anna Kulisciof e Argentina Altobelli, dal 1901 alla guida della Federazione nazionale dei lavoratori della terra; entrambe sono favorevoli al divorzio, ma non ne riconoscono la centralità poiché vi antepongono le conquiste sociali senza le quali i diritti civili sarebbero destinati a quella cerchia ristretta di persone che se li possono permettere. Il divorzio è modernità e sarà necessario in una società futura, ma non si può proporre nell’attualità, anche perché questa è ancora segnata da modelli diffusi profondamente cristiani che permeano tutti gli strati della popolazione. Le tematiche dell’emancipazione non possono anteporsi a quelle di classe, perché sarebbe una proiezione di istanze borghesi sulle masse proletarie.
Tuttavia il dibattito divorzista procede fino allo scoppio della guerra
La grande guerra e le donne lavoratrici
La Grande Guerra è elemento destabilizzante, poiché le donne sostituiscono gli uomini costretti al fronte, nel mondo del lavoro. Si intravede la possibilità nel dopoguerra di una effettiva emancipazione della donna all’interno della vita pubblica che si concretizza con il dibattito parlamentare circa la capacità della donna di autodeterminarsi e la sua completa capacità giuridica che sfocia nella legge del 1919, 17 luglio n.1176, che toglie di mezzo una volta per tutte l’autorizzazione maritale e sancisce che le donne sono ammesse a pari titolo degli uomini all’esercizio di tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi fatta eccezione di quelle che implicano poteri pubblici giurisdizionali, politici o militari. Il regolamento attuativo, il Regio decreto de 4 gennaio 1920 n. 39 riporta una lunghissima lista di divieti ed esclusioni che si possono sintetizzare generalizzando come ennesimo consapevole ostracismo nei confronti delle donne, da posizioni di direzione e comando.
Nel primo dopoguerra si assiste poi ad una convergenza tra diritti della donna e la tutela del alvoro nella lunga battaglia per la riforma del contratto di lavoro e incrocia altri nodi problematici nel complesso e tumultuoso panorama storico che vedrà l’origine del fascismo.
Famiglia e fascismo
Eredità dello Stato liberale è una famiglia in cui norme napoleoniche convivono con la legislazione sociale che contempla la donna lavoratrice avviandone il processo di emancipazione. Tuttavia la maternità viene protetta da norme che finiscono per confondere a livello legislativo la figura della donna con quella della madre, che nell’esaltazione di questo ruolo vedrà sempre più l’allontanamento dal mondo del lavoro. Nel matrimonio il fascismo ripropone con grande veemenza la critica alla debolezza delle stato liberale che non aveva saputo risolvere le contraddizioni tra stato laico e la Chiesa rappresentato dal problema del divorzio e del matrimonio civile, celebrando come indiscussa vittoria la questione degli effetti civili del matrimonio religioso all’interno del Concordato del 1929, secondo cui chi è sposato per la Chiesa lo è anche per lo Stato e viceversa.
Già la scuola fascista ci restituisce il progetto di società che si sta costruendo: le donne sono escluse dai posti chiave della società e la Riforma Gentile relega le fanciulle nei licei femminili e le indirizza ad un’educazione di genere per scongiurarne l’accesso all’università. La famiglia diventa un sistema rigido di maschile e femminile ben organizzato nella ferrea divisione. L’impianto normativo del 1865 è ancora attuale, tanto da costituire l’ossatura del codice civile del 1942 e del libro primo uscito nel 1939, sostanzialmente simile nella formulazione di diritti e doveri dei coniugi. Viene molto limitata la presenza della donna dal panorama del lavoro (soprattutto grazie al fatto che la retribuzione del lavoro femminile è assai inferiore a quella maschile). Questa viene esaltata nella sua veste solenne e sacra di madre, chiamata ad accudire marito e figli e celebrata come anima della famiglia, ma in realtà oppressa e umiliata, schiacciata in un ruolo che da tempo si stava silenziosamente sgretolando. Tutta la società è rigidamente inquadrata nelle strutture del regime che premia chi letteralmente produce più italiani e punisce chi se ne astiene con la tassa del celibato (regio decreto legge n.2132 del 19 dicembre 1926) limitando al massimo con questi provvedimenti il margine di scelta esistenziale individuale. La famiglia è al servizio della politica demografica del regime e le persone sono obbligate a sposarsi a procreare, a lavorare per dare figli alla difesa della patria, con l’ambizione di salvare la razza italica, che deve essere comunque forte e robusta ed, infine, bianca, grazie alle le leggi razziali del 1938. La legislazione sociale fascista parte dal presupposto di colmare le lacune lasciate dallo stato liberale con la fondazione nel 1925 dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia ponendo la Stato nella condizione di migliorare la razza l’onore e la dignità della nazione. Nel 1934 poi viene istituito il Tribunale dei Minori, nel tentativo di risolvere il problema della delinquenza minorile resasi urgente per il ritardo italiano nella legislazione sui minori e provocata in parte dalla recrudescenza del problema delinquenziale attribuibile all’afflusso di masse spinte dalla miseria nelle città, fenomeno che continua nonostante la politica avversa all’inurbamento del regime.
La famiglia contadina infatti è la famiglia ideale del fascismo, l’unica dove il lavoro è adatto alle donne, facile da controllare d’accodo con la logica degli agrari che sin dalle origini hanno sostenuto il fascismo. Ci sono terre nuove da coltivare, dopo la bonifica e le guerre coloniali, da affidare alla famiglia contadina e mezzadrile in cui alla donna è consentito lavorare.
Il Codice Civile del 1942
Il nuovo Codice Civile inizia ad essere discusso nel 1919, prima ancora dell’avvento del fascismo ma lo accompagna lungo tutta la sua parabola. Tale Codice si pone come necessità di riforma perché c’è un oggettivo ritardo. Tuttavia il primo libro pubblicato nel 1939 ripropone il modello familiare del 1865 nell’ambito dei diritti e doveri dei coniugi.
Si introduce pesantemente la questione razziale limitando fortemente i matrimoni misti (art. 91) concetto che si rifà alle norme contro il meticciato e si aggancia direttamente alla Dichiarazione sulla razza del 6 ottobre del 1938 ed al Regio decreto legge 17 novembre 1938 n.1728 convertito nella legge del 5 gennaio 1939 n. 274 che vieta matrimoni con appartenenti alla razza camita semita o non ariana in una sorta di incollatura di commi razziali alle leggi già esistenti.
Il Codice tuttavia viene emendato nelle sue parti più dichiaratamente fasciste grazie al r.d.l del 20 -1-44 n.25
Il codice del 1942 raccoglie le norme del 1865 che assicurano la totale sottomissione della donna all’interno del matrimonio cosa che viene riportata alla tradizione l’articolo 130 del codice civile del 1865 è ravvisabile nel art.143 del nuovo codice, con l’obbligo reciproco alla coabitazione, fedeltà e assistenza (art 144) che richiama il vecchio art. 131 “la moglie segue la condizione civile del capofamiglia di cui assume il cognome , obbligandosi ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”. Quel dovunque rafforza il potere del capofamiglia rispetto al dove più saggio e ragionevole: seguire il marito ovunque in ogni caso e per sempre, dovunque anche in capo al mondo anche per mero capriccio[6]. Sul versante della filiazione meglio si nota il ruolo dello Stato che paternalisticamente esercita un rigido controllo sulle famiglie, uno stato che incombe ed interviene per garantire la formazione spirituale dei giovani e vigilare sui loro interessi. Nell’art. 147 si definiscono i doveri dei genitori verso i figli con l’obbligo di mantenere ed educare e istruire la prole come nell’art. 138 del 1865, ma stavolta nell’ottica di un’educazione e istruzione “conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista” (le ultime tre parole vennero emendate nel 1944). Permane inoltre una disparità tra uomo e donna nell’istituto della separazione che distingue i tradimenti del marito, più lievi, da quelli dalla moglie. Ancora si parla di dote destinata tuttavia a scomparire con la scolarizzazione delle donne ed il loro sempre più massiccio ingresso nel mondo del lavoro. La patria potestà si esercita fino alla maggiore età del figlio ed è appannaggio del padre sostituito dalla madre solo in caso di impedimento. Quindi innegabile continuità ma cambia il quadro di riferimento mentre la famiglia precedente era una famiglia liberale di maschi proprietari, quella del Codice del 1942 presenta elementi di tradizione sociale permeati di ideologia fascista sotto la presenza incombente dello Stato.
La famiglia della Costituente
Ulteriore mutazione contestuale radicale è poi la Costituente. Del tutto nuova è l’immagine della donna. Un’immagine che è, però, il risultato del lungo processo di emancipazione, che aveva comunque attraversato le età precedenti. Il totalitarismo aveva fallito nell’intento di controllo della società: muta la condizione sociale della donna perché muta la famiglia, sempre più coinvolta e attratta nel mondo del lavoro. La donna vuole lavorare e vi entra proprio perché sottopagata, mentre l’industria bellica attrae manodopera femminile a livelli più bassi.
Le donne della Costituente sono finalmente protagoniste, insieme ai giuristi laici e cattolici che partecipano del dibattito sulla famiglia, di un cambiamento epocale: ci si vuole distaccare il più possibile dal modello fascista, cosa che fanno subito dopo aver confermato i Patti lateranensi. Si affermano con forza valori democratici fondativi di una società nuova, almeno negli intenti. Nei lavori della Costituente le donne fanno ingresso esercitando diritti politici ma non hanno ancora appieno diritti civili. Tuttavia la Costituente è un vero atto di cambiamento, di frattura irreversibile di cui però ci si renderà conto solo nei decenni successivi, quando i principi verranno davvero compresi ed applicati. Va comunque sempre considerato che il precipuo intento dei padri e delle madri costituenti era anzi tutto quello di salvare la convivenza civile da derive autoritarie vecchie e nuove. Non va poi dimenticato che il loro modo di lavorare può sembrare lento e laborioso per i tempi attuali, ma era e rimane il tempo necessario per raggiungere faticosamente un risultato condiviso. I costituenti arrivarono alla stesura dell’articolo 29, l’articolo che con i successivi 30 e 31 regola i fondamenti della famiglia e il suo rapporto con lo Stato, con faticosi compromessi, cosa che non va interpretata con le categorie della contemporaneità, ma va contestualizzata per capirne la portata storica.
Le donne presenti nella Costituente ebbero grande peso nella formulazione degli articoli. Leonilde Iotti, con Camillo Corsenego, opera una difficile sintesi tra il pensiero cristiano che vede la famiglia come “unità naturale e fondamentale della società” e la visione più materialista che chiede allo Stato una tutela della famiglia come fondamento della prosperità della nazione. Iotti difende l’uguaglianza dei coniugi, dei diritti e doveri di padre e madre, Corsanego vede la necessità di un capo, il padre, all’interno dell’unità familiare. Jotti vuole l’uguaglianza tra figli legittimi e illegittimi, Corsenego, salvando la tutela sui figli illegittimi, li considera elementi estranei che distruggono la famiglia.
Tuttavia il vero nodo da sciogliere è la questione dell’indissolubilità: Iotti non vuole il divorzio, ma non vuole che si tocchi la questione nella Costituzione, trovando una ferrea opposizione nel collega cattolico che ne vuole fermamente la menzione all’interno del documento costituzionale. La Pira, poi, richiama ancora l’attenzione sul fatto che esistono dei diritti che regolano la struttura e le finalità della famiglia che sono anteriori allo Stato, famiglia come collettività organica di persone che ne presuppone una indissolubilità: il fatto che vi sia un capo e che ne siano esclusi i figli illegittimi. Dossetti Moro e Togliatti prenderanno via via posizione nel dibattito. L’accordo viene raggiunto nella formulazione del concetto di famiglia come società naturale, immutabile e autonoma rispetto allo Stato, quindi al sicuro da qualsiasi pericolo di deriva autoritaria dello stesso.
La costituzione e l’uguaglianza tra i coniugi
Altro argomento di discussione è l’uguaglianza tra i coniugi, che vede in La Pira il desiderio che fosse messa in luce la preminenza del padre, primus inter pares, ma viene introdotta la questione ancora più scottante dell’indissolubilità dell’istituto matrimoniale. Le forze cattoliche vogliono assolutamente codificare questo principio per loro imprescindibile, all’interno della carta costituzionale mentre i comunisti, socialisti e le forze laiche cercano di non esplicitare, dissimulando un disinteresse sulla questione divorzio, che non ritengono essenziale e richiamando il fatto che l’indissolubilità è già sufficientemente ribadita nel Codice Civile.
É La comunista Nadia Gallico Spano a dare un contributo illuminante rispetto alla vita effettiva del Paese: sono state le donne a reggere le famiglie durante la guerra fino quel momento. L’uguaglianza tra i coniugi è fondamentale perché libera la donna dalla necessità di trovarsi un marito per avere un sostentamento dal momento che il matrimonio non può essere una professione per nessuno, se si basa sulla parità di diritti e doveri e si fonda sul reciproco affetto.
Piero Calamandrei fa riferimento al Codice Civile vigente che esprime la netta superiorità dell’uomo, egli crede nella famiglia rappresentata da una sola persona, ribadisce che non è necessario cambiare il Codice. Aggiunge tuttavia che in realtà il matrimonio non è sul piano pratico indissolubile, poiché l’annullamento esiste ed è codificato dal diritto civile e da quello canonico, assumendo nella pratica la funzione di divorzio. Non è possibile fondare una società nuova su una menzogna: poiché il divorzio c’è anche se non per tutti.
Maria Maddalena Rossi interviene sull’importanza della parità, ritiene che le donne italiane abbiano tutto l’interesse a cambiare il Codice Civile, sostenendo che la carta costituzionale deve affermare i principi giusti: sarà poi il legislatore che dovrà seguire la costituzione facendo giuste leggi. Nella seduta del 23 aprile del 1947 si dà corpo all’articolo 29, votandone gli emendamenti. Nella discussione concentrata intorno al concetto da molti inviso di famiglia naturale, è il socialdemocratico Grilli a far passare l’emendamento che toglierà la parola indissolubile dall’articolo della Costituzione votato da comunisti socialisti e laici, per una risicatissima maggioranza di soli tre voti, aprendo al strada alle futura vera modernizzazione della famiglia[7].
Gli anni Cinquanta e il miracolo economico
Il panorama sociale dopo l’entrata in vigore della Costituzione rimane per lungo tempo invariato ed i principi sanciti dalla carta costituzionale inattuati, rimanendo a lungo ancora in vigore il codice civile del 1942, epurato dalle parti fascistizzate. Tuttavia la cosiddetta società naturale vede la nascita di un nuovo tipo di famiglia non più determinata dal patrimonio e dalla sua circolazione, ma una famiglia di tipo nucleare che si distingue da quella d’origine e non ne è vincolata.
La Costituzione negli anni Cinquanta stenta ad essere attuata, poiché non e stata attivata la Corte Costituzionale (fino al 1955), inaugurando una sorta di dissonanza tra Costituzione e diritto che continua a fondarsi sui codici di stampo fascista. Si stenta a parlare di diritti civili, vi è ancora la forte presenza del Concordato, sostenuta dalla maggioranza cattolica.
E’ interessante, in questo contesto, la vicenda del Vescovo di Prato che, nel 1956, aveva considerato concubinato il matrimonio civile di due battezzati ed era per questo stato condannato ad una multa. Si veda poi la vicenda di Giulia Occhini, la famosa “dama bianca”, compagna di Fausto Coppi, che venne arrestata per adulterio nel ’54. Il reato di adulterio comincia a stridere con i tempi, e nella percezione pubblica incomincia a penetrare l’idea della modernità che, grazie al miracolo economico ed allo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, diventa sempre più eclatante anche se soggetta a uno sviluppo condizionato da logiche, culture e ideologie complesse che coinvolgono i partiti di massa. Dopo la metà degli anni Cinquanta, il costume sociale muta velocemente, contraddistinto sempre più dalla fuga dalle campagne e dalle realtà contadine verso una città che garantisce lavoro, benessere e consumi. L’anno del miracolo economico, il 1958, così come ce lo indica Guido Crainz[8], vede anche alcuni passi in avanti rispetto alla condizione femminile con la Legge Merlin che abolisce la prostituzione (20 febbraio 1958 n.759) e la legge che regola il lavoro domestico (2 aprile 1958 n.339).
Contemporaneamente si affaccia di nuovo il problema del divorzio, con la proposta di legge Renato Sansone del 1954. Definito “piccolo divorzio” è pensato per situazioni estreme come le condanne penali dei coniugi, per tentato uxoricidio, oppure se c’è stato un abbandono: ciò richiama i molti casi delle donne abbandonate da tempo dai mariti per questioni legate alla guerra e all’emigrazione. Sulla proposta si continua a lavorare fino al ’58, mentre si riaccende il problema della riforma del diritto di famiglia, a opera di Leonilde Jotti e Laura Diaz, che nel ’59 propongono una legge sulla Modificazione delle norme del codice civile attinenti all’ordinamento del matrimonio sulla base dell’attuazione dell’art. 29 della Costituzione mediante la modifica degli articoli 144,145,146,151,152,153 del codice civile.
Altra conquista è poi la legge 1064 del 31 -ottobre 1955 che abolisce sigla NN dall’anagrafe, tappa fondamentale per parificare la differenza tra figli naturali e legittimi.
Qualcosa si muove: la battaglia per le riforme
Ma alcune leggi che riguardano la donna sono tappe fondamentali per giungere ad una sua più moderna collocazione all’interno della famiglia: la legge del 1963, 9 gen. n.7, che vieta il licenziamento della lavoratrice per matrimonio, in attuazione dell’art. 37 della Costituzione sul lavoro e maternità, e la legge 9 febbraio 1963 n.66, secondo la quale la donna può accedere a tutte le cariche professioni e impieghi pubblici senza alcuna eccezione. Queste norme pongono la donna su un piano di sostanziale parità all’interno della società e del lavoro. Una parità, ormai, che non può convivere con la sua subordinazione all’interno del diritto di famiglia. La società sta radicalmente cambiando a partire da un modello familiare che non esiste più, e con la caduta della figura maschile come unico e assoluto capo della famiglia. [9]
Inizia, alla fine degli anni Sessanta, l’iter parlamentare che porterà alla modifica del diritto di famiglia che, però, per concretizzarsi pienamente, ha bisogno di chiarezza sul problema del divorzio. Nel 1967 Oronzo Reale propone il disegno di legge n. 3705 Modificazioni delle norme del Codice Civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni. Tuttavia il clima politico non permette al progetto di prendere vita.
A seguito poi del cambio epocale, in atto nel 1968, anno storico delle contestazioni e degli scontri politici e culturali generazionali, la corte Costituzionale pronuncia storiche sentenze che ledono il delitto di adulterio ancora sancito dal Codice Penale, art.559, a partire dalla parificazione tra i tradimenti maschili e femminili, per poi smantellare progressivamente tutto l’impianto normativo dell’adulterio e costringendo di fatto la classe politica a ripensare in termini cogenti e reali una prospettiva di radicale riforma.
Si inizia dal divorzio
Già dal 1965, Loris Fortuna, deputato socialista, propone un disegno di legge che si richiama addirittura a Salvatore Morelli per sottolinearne la lunga e perigliosa genesi. Il progetto viene preso in considerazione stavolta: i tempi sono maturi, anche perché l’opinione pubblica ha eroso ai fianchi la pur granitica posizione contraria della Chiesa, che si avvale ancora del divieto di uso e propaganda degli anticoncezionali, e nonostante l’ancora ambigua posizione del Partito comunista che, dalle colonne di “Rinascita” (il giornale teorico del PCI) da una parte invoca una riforma, ma, dall’altra, ne ritiene immatura la società italiana[10]. L’apporto fondamentale fu quello della Lega italiana per il Divorzio, promossa da Marco Pannella e dal Partito Radicale. L’Italia si sveglia divorzista a gremire Piazza del Popolo nel 1966, un’Italia variegata e diversa, appartenente agli strati più disparati della società, ma vitale e alla ricerca di concrete risposte. In questi anni, Franca Viola, rapita dal pretendente, gli oppone il suo coraggioso rifiuto alle nozze riparatrici, preferendo denunciare il rapitore e sconvolgere usanze millenarie nella sua Sicilia.
Loris Fortuna propone un modello di divorzio moderato, in cui non ci sono situazioni di eccezionalità, ma semplicemente una conseguenza di una crisi coniugale che si pone al termine di cinque anni di separazione, richiesto dal coniuge in regola che subisce la condotta dell’altro e che non può continuare a subire quella condotta per tutta la vita.
Alla fine di un complesso iter parlamentare la legge Fortuna-Basilini viene approvata dal Parlamento, e il 1° dicembre 1970 la Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (si evitò accuratamente la parola divorzio) diventa legge dello Stato, immediatamente e contestualmente seguito dal proclama del mondo cattolico che si fa promotore della raccolta di firme necessarie per sottoporre al legge a un referendum abrogativo.
Si riaccende quindi la non ancora sopita attenzione dei media sul dibattito divorzista tramite l’applicazione dell’inedito istituto referendario. Si mobilita l’opinione pubblica, si moltiplicano i dibattiti e le iniziative e, il 12 maggio 1974, si ha una vittoria del No all’abrogazione della legge Fortuna Basilini, con il 59 % dei voti. Vince col No una nuova compagine sociale che non si riconosce più nell’intransigenza cattolica, né nel timoroso partito Comunista, ma nei modelli di consumismo occidentale modernizzante. Una società che, fin dal suo esordio, rivela le sue crepe: falsamente tollerante, infatti, la definisce Pasolini (P. Pasolini, Gli italiani non sono più quelli in “Corriere della Sera” del 10 giugno 1974).
Il nuovo diritto di famiglia
Questa vittoria divorzista costituisce un autentico giro di boa, che conduce ad una nuova famiglia, in cui finalmente uomini e donne trovano pari dignità e con i figli compongono l’ossatura di una famiglia democratica [11].
Dal 1971 vi sono contemporaneamente varie proposte di riforma al diritto di famiglia che vengono rese organiche in un unico corposo testo presentato alla Commissione il 30 aprile ed approvato dalla Camera in una sorta di scrittura a più mani che ruota organicamente attorno al concetto di parità tra i coniugi in una prospettiva di netto passaggio storico alla fine di un lungo percorso normativo non certo improvvisato, anche se il clima di contestazione delle donne e dei giovani chiede con forza democrazia e rinnovamento dalle piazze.
La famiglia ne esce riformata con la legge del 19 maggio 1975, n. 151: è famiglia del tutto paritaria, come emerge dai tre articoli letti durante le celebrazioni matrimoniali (143-144-147), sia sul piano dei diritti che dei doveri, sul piano della libertà dettata dall’inesistenza di un capofamiglia. Queste norme implicano la costruzione quotidiana e continua di un confronto e di un equilibrio tra le parti che fissano di comune accordo la loro residenza e trattano i figli da persone da educare in accordo alle loro capacità e aspirazioni. I figli naturali, sono riconosciuti al pari dei figli nati all’interno del matrimonio e hanno uguali diritti nella successione. Inoltre l’art. 177 introduce la comunione dei beni, attribuendo alla donna il riconoscimento del suo contributo nel possesso, mantenimento e accrescimento dei beni della famiglia, mentre il vecchio codice sanciva che ciò che veniva acquisito dalla famiglia diveniva proprietà del marito. La donna è inclusa fra gli eredi in ragione della metà delle sostanze in presenza di un figlio, di un terzo di queste se i figli sono più di uno.
L’impresa familiare poi voluta fortemente dalle organizzazioni contadine e cooperativistiche, viene introdotta per tutelare i diritti dei familiari che prestano la loro attività nell’impresa in agricoltura, nel commercio e nell’artigianato. I componenti della famiglia partecipano così agli utili dell’impresa, alle decisioni in maniera democratica: il lavoro della donna è considerato equivalente a tutti gli effetti a quello dell’uomo.
Nella nuova famiglia la donna trova dunque il suo spazio, manifestando la sua soggettività con il lavoro, che rende tuttavia necessario un nuovo intervento legislativo nel 1977, con la legge 9 dicembre n. 903 Sulla parità di trattamento di uomini e donne sul lavoro.
Tuttavia il processo che porta alla parità reale è ancora lungo da venire, dal momento che conciliare l’aspetto lavorativo con il ruolo domestico della madre lavoratrice costituisce e costituirà ancora a lungo un problema aperto. Anche la legge sull’interruzione di gravidanza del 1978 (Legge 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, confermata dal doppio referendum abrogativo del 17 maggio 1981) rientra nel quadro di aperture ottenute dopo il 1975, nella misura in cui ammette una maternità consapevole restituendo alle donne il diritto di decidere sul proprio corpo. Inoltre con la creazione dei Consultori familiari (legge 29 luglio 1975 n.405 che rimanda alle regioni la realizzazione delle strutture) si avrà modo di lavorare per la tutela della salute, per una sessualità ed una procreazione consapevole e per la gestione di problemi diversi all’interno della famiglia, compresa l’adozione.
Riflessioni sull’evoluzione della famiglia del secondo Novecento
Emerge con forza, dall’analisi storica della società italiana contemporanea e successiva ai grandi cambiamenti del diritto che toccano la sfera della famiglia, un quadro generale di crisi[12].
La rottura degli schemi della famiglia italiana tradizionale patriarcale e cattolica, non è stata immediata e totale: in realtà questo modello aveva radici così profonde da influenzare la nostra società per molto tempo ancora.
Un aspetto interessante è quello che riguarda la crisi demografica, dovuta alla modernizzazione, generata dalla rottura di modelli culturali e riproduttivi molto antichi. La migrazione interna, un nuovo e più libero approccio alla sessualità, l’uso sempre più massiccio e consapevole dei contraccettivi, l’introduzione del divorzio e dell’interruzione di gravidanza, rappresentano una cesura epocale nei codici comportamentali delle famiglie e delle nuove generazioni. Tuttavia, l’emancipazione della donna, nonostante il miglioramento dell’istruzione e l’accresciuta presenza nel mercato del lavoro, non è stata completa e totale. Molte donne hanno rinunciato alla maternità e hanno rifiutato il tradizionale modello di donna-moglie-madre soprattutto al centro e al nord.
Tra le diverse cause, vi è la scarsa adesione maschile alle nuove esigenze create dal cambiamento delle donne. L’uomo spesso non collabora, non riesce a capire le esigenze nuove della donna e non è preparato culturalmente per mutare i propri modelli comportamentali. Così la donna nella doppia figura di madre e di lavoratrice, non regge il carico di incombenze domestiche legate alle cure dei figli, conducendo una vita faticosa che le impedisce, laddove abbia un figlio, una seconda o terza maternità. Spesso si autoimpone una limitazione e alla fine di un lungo ciclo di istruzione ed una altrettanto lunga ricerca di un lavoro, accede al matrimonio sempre più tardi, e preferendo, nel solco della tradizione, avere figli all’interno del matrimonio, ne ha molti di meno.
Nel passato in Italia avere molti figli era segno di potenziale economico: ciò sopravvive a volte solo in alcune zone del sud e in molti quartieri poveri.
Lo Stato governato dalle forze cattoliche, nonostante la proclamata fede nella famiglia, non aveva incoraggiato la gente ad avere figli tramite i servizi per i bambini, come gli asili. Inoltre le agevolazioni fiscali e i sussidi per le famiglie con tanti figli non erano state incisive. Esisteva la possibilità di avere permessi retribuiti, ma non ancora asili nido e assistenza ostetrica all’altezza di una società avanzata (secondo un vecchio adagio “partorire significa soffrire”). La dottrina sociale cattolica prevedeva, inoltre, che i bimbi rimanessero preferibilmente a casa con la madre o in istituti gestiti da religiose.
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta si osserva un indebolimento del legame spaziale tra generazioni a causa delle migrazioni interne, logorato dal fordismo, e la nascita di nuovi stili di vita dei giovani, anche tra gli stessi operai. Ma questa trasformazione non giunse mai a compimento: l’era fordista ebbe breve vita ripiegando su un lento ritorno a modelli tradizionali. Così nei decenni successivi si hanno comportamenti che avvicinano di nuovo le generazioni, caratterizzate da nonni che curano i nipoti e che poi sono curati dalle donne delle generazioni più giovani una volta divenuti molto anziani: gli studiosi parlano di famiglie estese modificate piuttosto che famiglie nucleari. Negli anni Ottanta la famiglia diviene lunga perché i giovani per lo più disoccupati o impegnati in lavori saltuari non lasciano la famiglia originaria non potendosi permettere una vita autonoma.
Per alcuni studiosi, come Giuseppe De Rita, sociologo cattolico direttore del Censis, la famiglia lunga diviene centro di reddito e imprenditorialità come una vera e propria azienda. Tuttavia, dietro questa immagine di unità e ricchezza, si celano molti problemi legati all’incremento del numero degli anziani e alla crisi del mercato del lavoro, senza contare che le relazioni interfamiliari non sembrano essere interamente positive, ma manifestano realtà problematiche e complesse.
Ne emerge in conclusione una figura di padre ancora in bilico tra vecchi modelli autoritari che vive con rimpianto, e un nuovo modo di essere più affettuoso, presente e protettivo, non però in grado di comunicare valori chiave per lo sviluppo adulto dei figli.
Un’altra eredità del passato è quella del fenomeno del familismo, studiato da Paul Ginsborg[13], dovuto ad un rapporto non lineare tra famiglie, società civile e Stato, soprattutto al Sud dove lo Stato è più debole. Questo atteggiamento non sembra disgregarsi con la modernizzazione, ma manifesta una sorta di nuova stagione, laddove viene a concretizzarsi in un atteggiamento di attenzione esclusiva agli interessi della propria famiglia e di difesa, di cinismo e di rapina nei confronti della società e delle strutture dello Stato. Unica prospettiva possibile diviene allora che l’individuo diventi sempre più libero all’interno della famiglia democratica e cresca all’esterno di essa, con una coscienza civica rafforzata e profonda.
Bibliografia e Sitografia
Carlo Cardia, Il diritto di famiglia in Italia, Editori Riuniti, Roma, 1975
Guido Crainz, Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Donzelli Editore, Roma, 1998
Guido Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni Cinquanta e Sessanta, Roma Donzelli 2003
Paul Ginsborg L’Italia del tempo presente. Famiglia società civile , Stato 1980-1996, Einaudi Torino 1998
Grazia Leonardi Luciano Violante (a cura di) Quale famiglia per gli anni 80. Bilanci e prospettive della legge di riforma. Quaderni di Donne e politica, Roma 1980
Tina Leonzi Il mio nome è donna Condizione femminile, famiglia, lavoro: problematiche e valori alla luce del femminismo cristiano Edizione Monte Berico, Vicenza, 1998
Marisa Malagoli Togliatti, Giovanna Montinari, Famiglie divise. I diversi percorsi fra giudici, consulenti e terapeuti, Francoangeli, 1995
Paolo Passaniti Diritto di fmiglia e ordine sociale. Il percorso storico della “società coniugale” in Italia. Giuffrè editore Milano 2011
Stefano Rodotà, Diritto d’amore, Laterza, Bari, 2015
Giovanna Rossi La famiglia assistita Franco Angeli, Milano, 1983
Wally Seccombe Le trasformazioni della famiglia nell’Europa Nord-Occidentale. Mille anni di storia tra feudalesimo e capitalismo, Firenze, La nuova Italia, 1997,
Wally Seccombe, Famiglie nella tempesta. Classe operaia e forme familiari dalla rivoluzione industriale al declino della fertilità, Firenze, La nuova Italia, 1997,
Giglia Tedesco, Il diritto di famiglia. Conosciamo la nuova legge, Associazione Nazionale Cooperative di Consumo, Unione Donne Italiane 1976, Roma
Anna Lauta Zanatta, Le nuove famiglie, Il Mulino, Bologna 1997
Le nuove Norme sul diritto di famiglia:
http://www.jei.it/approfondimenti/item/54-l-151-1975-la-riforma-del-diritto-di-famiglia
http://www.treccani.it/enciclopedia/famiglia-diritto-civile/
http://27esimaora.corriere.it/articolo/1975-2015-diritto-di-famiglia40-anni-di-riforme-e-aggiustamenti/?refresh_ce-cp
Dossier di documenti
Il dossier contiene documenti che sono stati scelti con l’idea di fornire un ventaglio di punti di vista femminili all’interno della politica e della società. Sono gli sguardi delle donne impegnate nei partiti e nei movimenti sulle questioni più importanti legate alla famiglia negli anni Sessanta e Settanta. Abbiamo scelto alcune carte conservate in provincia (provenienti dogli archivi dei partiti politici provinciali) e altri documenti di carattere nazionale: in tutti, si osserva lo stesso impegno e il coinvolgimento sincero e appassionato delle donne per le donne. Si scontrano opinioni, si organizzano attività e mobilitazioni di ogni tipo. Le donne scelgono il campo di lotta democratica in maniera matura e consapevole. Il punto di vista delle femministe è ben rappresentato dalle tre vignette sulla maternità, sul il matrimonio e sul divorzio, che comunicano con forza, attraverso il linguaggio sintetico e simbolico delle immagini, un pensiero rivoluzionario e dissacrante. In ultimo la spiegazione orgogliosa e dettagliata, data da Giglia Tedesco all’indomani della promulgazione della legge della riforma del diritto di famiglia, della portata innovativa della nuova legge: la scelta di quest’ultimo argomento, cioè il rapporto tra genitori e figli, può essere carico di spunti per i ragazzi, che ne vengono coinvolti direttamente.
Testo per allievi
Dopo la fine della Seconda Guerra mondiale si rese necessaria la revisione delle leggi che regolavano la famiglia poiché era in vigore un vecchio Codice Civile che risaliva al principio del Regno d’Italia, nel 1865, e che fu rielaborato in epoca fascista, nel 1942. Queste norme assegnavano al padre il ruolo di “capofamiglia”, e alla madre un ruolo subordinato. In queste norme, ancora, la donna era definita come una cittadina con diritti inferiori a quelli del cittadino.
La nuova Costituzione della Repubblica fece un passo avanti, perché stabilì che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e che “Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Inoltre si stabilì che era compito dei genitore educare ed istruire i figli, anche nati fuori dal matrimonio.
Questi principi, per essere applicati nella realtà della vita quotidiana, dovevano essere tradotti in norme, in un nuovo Codice Civile. Quello in vigore nei primi tempi della Repubblica Italiana, però, era stato elaborato in epoca fascista. Era in contraddizione con i principi della Costituzione. Per molti anni, tuttavia, non venne cambiato, anche se la società intanto mutava profondamente, grazie a incredibili progressi economici e culturali. Le donne miglioravano la loro istruzione, il loro livello economico, il loro lavoro. Molte donne erano organizzate in associazioni legate a partiti o a movimenti politici ed erano sempre più consapevoli dei propri diritti. Con particolare forza, a partire dal 1968, si incominciò a ripensare le vecchie leggi che regolavano la famiglia, soprattutto dove era la maggiore contraddizione: l’indissolubilità assoluta del matrimonio, che rappresentava un’eredità del legame dello Stato con la Chiesa.
La legge sul divorzio vide la luce nel dicembre 1970. Era una legge che tutelava contemporaneamente la donna e i figli, rendendo ancora più evidente il contrasto tra le vecchie leggi del Codice del 1942.
Quasi subito le forze cattoliche si misero all’opera per indire un referendum abrogativo di questa legge, nella certezza che le convinzioni religiose del popolo italiano non avrebbero potuto consentire il divorzio, dal momento che, a loro giudizio, preludeva alla distruzione della famiglia.
Il voto popolare tuttavia confermò la scelta del Parlamento, nel Referendum del maggio 1974.
Intanto dal 1967 erano iniziati i lavori del Parlamento per modificare il vecchio Codice. Tuttavia le resistenze di una parte dei cattolici sul piano politico, ma anche culturale e sociale, furono contrastate dal movimento femminile che per anni aveva lavorato all’elaborazione di proposte e richieste. Il 13 novembre 1974 cinquantamila donne presero parte ad una grande manifestazione a Roma e si recarono al Senato per richiedere una sollecita elaborazione della riforma che la Camera aveva già approvato.
Tale legge fu promulgata il 19 maggio 1975. Scaturì da un’ampia convergenza culturale e politica che riguardò tutti i partiti democratici (DC,PCI,PSI,PRI,PSDI,PLI), favorita da quelle idee che i movimenti femminili di ogni orientamento avevano maturato e manifestato in tutto il Paese.
Contemporaneamente venne approvata le legge che abbassava da 21 a 18 la maggiore età. Queste leggi si integrarono e si completarono a disegnare una nuova famiglia, più democratica, creando rapporti di maggiore libertà e dignità per tutti i suoi componenti. Si stabilirono principi importanti: per contrarre matrimonio occorre avere la maggiore età, per un matrimonio più responsabile, mentre con il vecchio codice ci si poteva sposare a 16 anni se uomo e a 14 se donna; il marito non era più il capofamiglia, ma il marito e la moglie con il matrimonio assumevano gli stessi diritti e gli stesi doveri; i coniugi concordavano tra loro la residenza della famiglia, mentre prima la donna doveva seguire l’uomo “ovunque egli crede(va) opportuno di fissare la sua residenza”; il figlio non era più soggetto solo alla “patria potestà” (cioè all’autorità del padre) ma alla potestà di entrambi i genitori di comune accordo; i figli naturali, cioè nati da genitori non sposati, avevano uguali diritti dei figli legittimi cioè nati all’interno del matrimonio.
Documenti
1) Manifesto del comitato femminile della D.C. di Grosseto in occasione dell’8 marzo 1962, AISGREC, Comitato provinciale delle Democrazia Cristiana, Movimento femminile, 15. Scarica doc 1
2) Documento preparatorio mandato da Tina Anselmi in occasione dell’organizzazione di un Convegno Provinciale ad Orbetello il 19 febbraio 1967. AISGREC, Comitato provinciale delle Democrazia Cristiana, Movimento femminile – Scarica doc 2
3) Volantino elettorale del movimento femminile del PCI di Grosseto per il referendum del 12 maggio 1974 per l’abrogazione delle legge sul divorzio, AISGREC, PCI-DS Federazione di Grosseto, I/C 3- Scarica doc 3
4) Volantino elettorale del movimento femminile del PCI di Grosseto per il referendum del 12 maggio 1974 per l’abrogazione delle legge sul divorzio, AISGREC, PCI-DS Federazione di Grosseto, I/C 3 – Scarica doc 4
5a) La madre italiana, vignetta comparsa nel mensile femminista autogestito “EFFE”mag. 1976 anno IV, n.5 – Scarica doc 5a
5b) Perché il matrimonio? vignetta comparsa nel mensile femminista autogestito “EFFE” feb. 1977 anno V, n.2 – Scarica doc 5b
5c) Il divorzio per gli uomini, vignetta comparsa nel mensile femminista autogestito “EFFE” feb. 1979 anno VII, n.3/4 – Scarica doc 5c
6) Rapporti tra genitori e figli secondo il nuovo diritto di famiglia nella spiegazione di Giglia Tedesco da Il diritto di famiglia. Conosciamo la nuova legge, Associazione Nazionale Cooperative di Consumo, Unione Donne Italiane 1976, Roma pp. 21-24 – Scarica doc 6
Si ritiene utile ai fini di una migliore comprensione dei temi, riportare di seguito per intero gli articoli della Costituzione che riguardano la famiglia e gli articoli del vecchio e nuovo codice civile letti nell’atto di formare una nuova famiglia durante la cerimonia delle nozze
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Articoli del codice civile letti durante la celebrazione dei matrimoni prima del 1975
Art. 144 – Il marito è capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.
Art. 145 – Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di se’, di somministrare tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.
Articoli del codice civile letti durante la celebrazione dei matrimoni dopo il 1975
Art. 143 – Diritti e doveri reciproci dei coniugi. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144 – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. — I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno del coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 147 – Doveri verso i figli. — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Sequenza didattica
Contestualizzazione del tema
- Individua le parti del manuale che interessano la società italiana dalla fine degli anni Cinquanta agli anni Settanta.
- Quali sono le caratteristiche ed i fenomeni più importanti di questo periodo?
- Quali sono le forze politiche in gioco? Chi è al governo?
- In questo studio di caso si parla di famiglia: trovi nel tuo manuale cenni a questo argomento? A che proposito?
Rapporto testo-documenti
- Individua nel testo le parti dove si introducono queste tematiche:
- Divorzio
- Ruolo della Chiesa
- Maternità
- Matrimonio
- Rapporti con i figli
- Cerca i documenti che si possono riferire agli argomenti elencati sopra
Lavoro sui documenti
- Dopo la lettura dei primi 2 documenti individua le frasi che esprimono la posizione degli autori dei due documenti sul divorzio e spiegale a parole tue.
- C’è qualche argomento o qualche accenno che ti permette di collegare i primi due documenti? Indicali
- Riassumi il pensiero di Tina Anselmi a proposito del diritto di famiglia in Italia e del ruolo della Chiesa.
- Dopo aver letto i documenti 3 e 4, rispondi a queste domande:
- Perché per gli autori dei documenti si deve votare no all’abrogazione del divorzio?
- A chi viene rivolto l’appello del No?
- È possibile effettuare un collegamento tra i due documenti? Perché?
- Dopo aver analizzato attentamente le immagini dei i documenti iconografici n.5 a, b, c, rispondi a queste domande:
- Che cosa rappresentano queste immagini?
- Che cosa ci dicono sulla maternità tradizionale italiana?
- Riguardo al matrimonio?
- Riguardo al divorzio?
- Dopo aver letto il doc. 6, rispondi a queste domande:
- Quali sono le maggiori innovazioni della nuova legge rispetto a quella precedente nei rapporti tra genitori e figli?
- Quali sono i doveri dei genitori nei confronti dei figli?
Integrazione del testo
Scrivi un testo sulle trasformazioni del diritto di famiglia, nel quale utilizzerai sia le informazioni contenute nel testo, sia quelle che avrai ricavato dai documenti. Cita correttamente i riferimenti documentari.
- Fai una rapida indagine presso i familiari, per conoscere se ricordano qualcosa sul referendum del divorzio e sulle lotte per la parità di genere. Commentate i risultati in classe
- La parità di genere: scrivi un testo nel quale esprimi le tue osservazioni personali e ricordi i momenti principali della storia italiana, che hanno riguardato questo aspetto della nostra vita sociale
Note:
[1]P. Passaniti Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della “società coniugale” in Italia. Giuffrè editore, Milano , 2011, pp.630-634
[2] Stefano Rodotà Diritto d’amore, Laterza Bari, 2015 p. 69
[3] P. Passaniti, cit. pp206-208
[4]Ibidem. p. 323
[5]Ibidem p. 350 e seguenti
[6]P. Passaniti cit. p. 487
[7]Sul dibattito che conduce alla stesura dell’art.29 della costituzione cfr. P. Passaniti. p.505 e seguenti
[8]G. Crainz, Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazione fra anni Cinquanta e Sessanta, Roma 1966, pp.53-56
[9] Nel 1967 cambia anche l’istituto dell’adozione ponendo l’accento non più su questioni patrimoniali e dinastiche rappresentate dalle richieste dell’adottante, ma su colui che viene adottato con l’introduzione dell’adozione speciale attenta ai bisogni del bambino e finalizzata a dare a questo una famiglia, (P. Passaniti p. 585)
[10]G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anno Ottanta, Donzelli Editore, Roma 2003 pp.184-186
[11]P. Passaniti, p. 625
[12]P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Famiglia. Società civile, Stato 1980-1996, Einaudi, Torino 1998
[13]P. Ginsborg, pp185-192